Istituita dal 1° maggio 2015, è una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente il lavoro.
Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Il lavoratore che rifiuti un’offerta di lavoro senza una giustificazione valida perde il diritto all’indennità.
Ora il Ministero del Lavoro con decreto 10.04.2018 ha definito i criteri sulla base dei quali un’offerta di lavoro rivolta a un disoccupato possa ritenersi “congrua” e non possa essere rifiutata senza perdere l’indennità.
Il D.M.stabilisce che i principi in base ai quali è possibile definire un’offerta congrua sono i seguenti: coerenza con le esperienze maturate, distanza dal luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, durata dello stato di disoccupazione ed entità della retribuzione. Per i disoccupati di oltre 12 mesi verranno prese in considerazione quali “congrue” tutte le offerte di lavoro in tutti i processi inclusi nel settore economico professionale di competenza