L’art.1751, comma 1 del c.c., in relazione all’indennità dovuta all’agente, recita:  “All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

– l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Nel testo in vigore fino al DLgs. 15/2/1999, n. 65, le due condizioni di cui sopra erano alternative, ora sono chiaramente cumulative.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 97 depositata il 6 maggio 2016, ammette che la sussistenza della seconda condizione prevista dal primo comma dell’articolo 1751 c.c., sul piano logico può confermare l’esistenza della prima condizione. Con la specificazione “tali clienti”, sostiene la Corte Costituzionale, non si fa esclusivamente riferimento a quelli della prima condizione.