La corresponsione di un’indennità di trasferta in misura forfettaria non è tassabile.
L’art. 51, comma 5 del TUIR prevede l’esclusione dalla base imponibile per l’indennità di trasferta a forfait, corrisposta al lavoratore, entro il limite di euro 46,48 per trasferte in Italia e di euro 77,47 per trasferte all’estero.
Inoltre per rimborsi chilometrici (o indennità chilometriche) cioè per i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto (R.M. n. 38/E del 2014), se l’ammontare è calcolato in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI (R.M. n. 38/E del 2014), l’ammontare corrisposto non è imponibile, se il luogo da raggiungere si trova fuori del territorio comunale (per il calcolo https://www.guidafisco.it/rimborso-chilometrico-aci-calcolo-online-650 ).