In materia di IRAP la Corte Costituzionale con sentenza n. 156/2001 ha specificato che sebbene l’imposta colpisca il valore aggiunto prodotto sia dall’ esercizio dell’ attività d’impresa che dell’attività professionale, quest’ultima, anche se abitualmente esercitata, può essere svolta in assenza dell’ elemento organizzativo. Tuttavia in presenza di associazione professionale il requisito dell’elemento organizzativo è sempre presente (Cassazione 16337/2011). La sussistenza o meno dell” “autonoma organizzazione” è il requisito fondamentale che costituisce il presupposto dell’imposta ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 446/1997. L’assenza di tale elemento scongiurerebbe l’imponibilità ai fini Irap per cui l’autonoma organizzazione, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito caso per caso, segna il confine tra Irap dovuta ed Irap non dovuta. La Corte di Cassazione, ha spiegato in più sentenze il contenuto di tale requisito e l’Agenzia delle Entrate, in particolare con la C.M. 45/E del 13 giugno 2008, ha fornito chiarimenti in materia. L’esercizio in forma associata dell’attività professionale o artistica rientra tra i casi per i quali, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’autonoma organizzazione si ritiene sempre sussistente sulla base della considerazione che la struttura dello studio associato rechi fisiologicamente vantaggi di tipo organizzativo al professionista. Quest’ultimo, tuttavia, può fornire idonee prove per superare tale la presunzione e sottrarsi all’imposta. La sentenza n. 16337/2011 ribadisce la linea interpretativa adottata dalla Corte Suprema.
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