Il risarcimento è soggetto ad IRPEF quando risulta essere destinato  a reintegrare un danno subito per la mancata percezione di un reddito (lucro cessante), mentre non è soggetto ad IRPEF quando ha lo scopo di riparare ad un pregiudizio di natura diversa (danno emergente).

In questo senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 9180/2016. L’Agenzia delle Entrate ha da tempo precisato (ris. N. 155/2002) che quando il risarcimento va a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero di guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, devono essere assoggettate ad IRPEF.

Allora quando il risarcimento non è soggetto ad IRPEF?  Per l’Agenzia delle Entrate quando questo vuole indennizzare delle perdite effettivamente subite e quindi il risarcimento ha la funzione di reintegrazione patrimoniale (non reddituale) . Non sono tassate le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, così come non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno biologico, ove si fornisca prova dell’esistenza del danno e del suo ammontare (es. danno all’immagine).