Il Regolamento del Consiglio europeo n. 282/2011 del 15 marzo 2011 (pubblicato sulla GUUE serie L n. 77 del 23 marzo 2011) risolve alcune questioni sulla territorialità delle operazioni, in tema di soggetti passivi, prestazioni di servizi e operazioni imponibili, così da garantire un’applicazione uniforme dell’imposta in tutto il territorio della Comunità. Secondo quanto previsto dall’articolo 65 di tale regolamento, le nuove disposizioni diventeranno applicabili a breve, ovvero a partire da luglio 2011. Come anticipato, l’innovazione più rilevante riguarda i diversi criteri per valutare la localizzazione delle prestazioni. Secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del regolamento (UE) 282/2011 ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi degli artt. 44 e 45 della direttiva n. 112 del 2006 le prestazioni di servizi generiche si considerano effettuate:
a) nel luogo in cui il destinatario ha la sede dell’attività economica, oppure nel luogo in cui si trova la stabile organizzazione che ha ricevuto i servizi, oppure, in mancanza di sede o di stabile organizzazione, nel luogo del domicilio o della residenza abituale del destinatario quando rese a soggetti passivi;
b) nel luogo in cui il prestatore ha la sede dell’attività economica,  oppure nel luogo in cui si trova la stabile organizzazione che ha prestato il servizio.