Il Regolamento del Consiglio europeo n. 282/2011 del 15 marzo 2011 (pubblicato sulla GUUE serie L n. 77 del 23 marzo 2011) risolve alcune questioni sulla territorialità delle operazioni, in tema di soggetti passivi, prestazioni di servizi e operazioni imponibili, così da garantire un’applicazione uniforme dell’imposta in tutto il territorio della Comunità. Secondo quanto previsto dall’articolo 65 di tale regolamento, le nuove disposizioni diventeranno applicabili a breve, ovvero a partire da luglio 2011. Come anticipato, l’innovazione più rilevante riguarda i diversi criteri per valutare la localizzazione delle prestazioni. Secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del regolamento (UE) 282/2011 ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi degli artt. 44 e 45 della direttiva n. 112 del 2006 le prestazioni di servizi generiche si considerano effettuate:

  1. nel luogo in cui il destinatario ha la sede dell’attività economica, oppure nel luogo in cui si trova la stabile organizzazione che ha ricevuto i servizi, oppure, in mancanza di sede o di stabile organizzazione, nel luogo del domicilio o della residenza abituale del destinatario quando rese a soggetti passivi
  2. nel luogo in cui il prestatore ha la sede dell’attività economica, oppure nel luogo in cui si trova la stabile organizzazione che ha prestato il servizio, oppure, in mancanza di sede o di stabile organizzazione, nel luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore quando rese a privati consumatori

L’articolo 10, inoltre, suggerisce quali sono gli elementi di cui si deve tenere conto per determinare “la sede dell’attività economica”, indicando: 1° il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa; 2° il luogo della sede legale; 3° il luogo in cui si riunisce la direzione.Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa (G.Corradini L’impresa globale, Milano 2006)L’articolo 10 del regolamento 282/2011, inoltre, conferma che la mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Alcuni osservano che la nuova definizione normativa comunitaria non pare compatibile con l’attuale formulazione dell’art.7, c. 1, lett. d), DPR 633/1972, il quale definisce come domicilio della società il luogo in cui si trova la sede legale. Pertanto, salvo modifiche normative ad opera del Legislatore nazionale, a partire dal prossimo 1° luglio (data di entrata in vigore del regolamento), si dovrà tener conto che, se la sede legale e la sede effettiva, conducono a Paesi diversi, dovrà comunque prevalere il criterio stabilito dal regolamento comunitario, ossia il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa (sede effettiva)