IVIE e IVAFE

L’art. 19, c. 18, del D.L. 201/2011 ha istituito l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti in Italia.

Naturalmente i non residenti non sono soggetti a IVAFE.

L’imposta in questione si calcola sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero applicando le seguenti aliquote:

        1 per mille per il 2012

        1,5 per mille per il 2013

        2 per mille per il 2014

Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’art. 13, c. 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72 (attualmente pari a 34,20 euro).

Il contribuente che detiene delle attività di natura finanziaria all’estero deve indicarne l’ammontare sul quadro RW del modello Unico (dichiarazione dei redditi delle persone fisiche).

Il comma 13 invece ha istituito l’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia.

L’imposta è calcolata sul valore dell’immobile nella misura dello 0,76% (0,4% per l’abitazione principale), l’imposta non è dovuta se l’ammontare non è superiore a 200,00 euro.

Anche i valori degli investimenti immobiliari devono essere indicati sul quadro RW, a prescindere dalla loro esistenza al 31.12.

Infine si rammenta che la compilazione del quadro RW non esime la persona fisica, residente in Italia, che ha percepito un reddito da dette attività, di compilare l’apposito quadro della sua dichiarazione dei redditi (es. il reddito proveniente dagli immobili dovrà essere indicato sul quadro RL al rigo 12 o sul quadro RM se si tratta di interessi attivi).

Per il concetto di residente si ricorda che l’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (i) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o (ii) hanno la residenza o (iii) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. La sussistenza anche di una sola di queste condizioni è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia. I cittadini italiani emigrati nei Paesi della Black List sono sempre considerati, salvo prova contraria, residenti in Italia).

Per approfondimenti si veda anche la memo sulla Voluntary Disclosure e sui redditi da lavoro all’estero