Dal primo gennaio 2019 la stampa dei registri contabili aggiornati con i sistemi elettronici non sarà più necessaria, se il contribuente è in grado di farlo ogni volta gli venga richiesta dagli organi ispettivi.

Al comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto» ”.

La novità in commento, contenuta nell’art. 12 octies del Decreto crescita 2019, prevede che possa essere considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile, con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche se in difetto di trascrizione su un supporto cartaceo.