Il lavoratore in distacco, in un Paese che applica la regolamentazione comunitaria, mantiene il diritto al trattamento applicabile nel Paese di residenza se in possesso del mod. A 1
Con la circolare 86/2019, l’INPS annuncia una nuova modalità di richiesta, tramite il canale telematico, del modello A 1 per le seguenti tipologie di lavoratori:
– lavoratore marittimo (art. 11 co. 4 del regolamento (CE) 883/2004);
– lavoratore subordinato distaccato (art. 12 co. 1 del regolamento (CE) 883/2004);
– accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 del regolamento (CE) 883/2004).
A decorrere dall’1.9.2019 le domande di rilascio del documento portatile A1 devono essere presentate all’INPS dal datore di lavoro (o il suo intermediario) esclusivamente in via telematica tramite il seguente percorso:
– accedendo al sito www.inps.it, selezionando “Tutti i servizi”;
– digitando nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti”;
– accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e “Distacchi” e selezionando la “Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE”.