Le attività, individuate dal DPR. 1525/1963 e dai CCNL, possono assumere i lavoratori a tempo determinato senza l’obbligo di rispettare alcuni limiti previsti dal D.L 87/2018 e dal D.L. 81/2015:

  • Durata massima del rapporto di lavoro (art. 19 D.L. 87/2018)
  • Proroga giustificata del contratto (art. 21 D.L. 87/2018)
  • Pausa tra vecchio e nuovo contratto di lavoro (art. 21 D.Lgs. 81/2015)
  • Limite numerico del 20% (art. 23 D.Lgs. 81/2015)

Inoltre, per i lavori stagionali, il contratto a termine è escluso dal contributo addizionale previsto dall’art. 2 della L. 92/2012.

Le deroghe menzionate sono concesse proprio per consentire alle imprese che necessitano, per un particolare periodo, di maggiore manodopera.

I lavoratori, assunti per necessità legate all’aumento periodico dell’attività, sono esclusi anche dal conteggio previsto dall’art. 3 della L.68/99, che impone l’assunzione obbligatoria di lavoratori disabili.