Il D. Lgs. n. 81/2015 tra gli articoli 48 e 50 del Capo VI, consente il ricorso al lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo contemporaneamente la piena tracciabilità dei buoni lavoro (voucher) acquistati.

I buoni lavoro, o voucher lavoro, vengono erogati dall’INPS e sono un modo di pagamento per lavori occasionali e discontinui, per prestazioni di lavoro accessorie.

Secondo l’INPS per lavoro accessorio si deve intendere: le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 mila euro netti all’anno ( pari ad un lordo di euro 9.333,00).

Il nuovo limite di 7.000,00 Euro netti all’anno rende lo strumento dei voucher ancora più interessante (il limite precedente era di Euro 5.060,00). Il lavoratore, tuttavia, non può superare il limite di Euro 2.020,00 netti presso lo stesso datore di lavoro e nello stesso anno.

Il datore di lavoro può avere più lavoratori retribuiti con voucher, con l’avvertenza che per ciascuno di questi non può superare Euro 2.020,00 netti (lordo 2.693) all’anno (l’importo annuo viene rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT)

E’ consigliabile chiedere al lavoratore, prima di iniziare un rapporto di lavoro accessorio, di sottoscrivere una dichiarazione in cui conferma di non avere superato l’importo massimo di Euro 7.000,00 netti nell’anno in corso.

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure (al momento i voucher, di 10 Euro ogni ora di lavoro del lavoratore, si acquistano preventivamente dai tabaccai o tramite il servizio internet banking di Intesa San Paolo e si attivano preventivamente con una comunicazione sul sito dell’INPS.

Alla presentazione del voucher il concessionario del servizio (tabaccaio) eroga al lavoratore il 75% del valore dei voucher, compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale, versa all’INPS il 13% e all’INAIL il 7%, la differenza rimane a lui per il servizio.