La commissione di massimo scoperto non influisce sul TEG prima del 2008.
Tutte le cause e ovviamente le sentenze non definitive, contro le banche per l’applicazione di un tasso effettivo globale superiore al tasso usurario sono da rivedere.
La Cassazione, Sez. I, con la sentenza del 3 novembre 2016, n. 22270 ha lanciato una scialuppa di salvataggio, grande come una nave da crociera, a tutte le banche che fino al 2008 hanno applicato tassi a carattere usurario. La disposizione contenuta nell’art. 2-bis, comma secondo, del D.L. n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ. e dell’art. 644 cod. penale, a tutte le commissioni o provvigioni comunque denominate, avendo carattere innovativo e non interpretativo, non si applica ai rapporti chiusi in data anteriore al 2008.
Quindi la commissione di massimo scoperto CMS, fino ad ora considerata nel calcolo del tasso usurario, deve essere esclusa.