Non sono imponibili ai fini dell’IVA solo le prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5154/2016, relativa alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci di un circolo ricreativo, ritiene che le prestazioni non soggette ad IVA, debbano essere solo quelle che realizzano le finalità istituzionali,  senza alcuna specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Non sarà più la mancanza di un fine di lucro a costituire l’elemento discriminate tra operazioni imponibili e non imponibili. Secondo la Suprema Corte, infatti, Le associazioni “non godono di uno status di extra fiscalità, che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale”.

Associazioni di categoria, sindacali, patronati, circoli, ecc. dovranno quindi assoggettare le loro prestazioni ad IVA.