Con la sentenza n. 15441 del 26 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha dato ragione ad un istituto di vigilanza che aveva licenziato nel 2008 una propria guardia per abbandono del posto di lavoro per pochi minuti.
La Cassazione precisa che la fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro presenta una duplice connotazione, soggettiva e oggettiva.
Sotto il profilo oggettivo rileva l’intensità dell’inadempimento “totale distacco dal bene da proteggere o completa dismissione della condotta di protezione. La breve durata dell’assenza può essere apprezzata non già in senso assoluto, bensì in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio.
Sotto il profilo oggettivo l’abbandono richiede un elemento volontaristico consistente nella semplice coscienza del potenziale pregiudizio derivante dall’atto.