Che il Governo attuale si contraddistingua per i proclami ad effetto è cosa ormai nota. Ulteriore conferma arriva dal DLgs attuativo della riforma della P.A., approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri, che ha introdotto l’illecito disciplinare commesso dal dipendente pubblico che attesta la sua falsa presenza al lavoro.

Il licenziamento in 48 ore è ovviamente un titolo ad effetto, in realtà dalla sospensione al licenziamento dovranno trascorrere circa 30 giorni (meno sicuramente dei precedenti 102 giorni). Tuttavia la norma non è del tutto nuova.

La falsa attestazione della presenza in servizio era già prevista,  dalla lettera a) del comma 1 DLgs. 165 del 2001, come motivo di licenziamento senza preavviso. La legge 133/2008 (Brunetta) introduceva disincentivi economici per gli assenteisti e inaspriva i controlli medici a domicilio (in particolare per gli orari). Purtroppo nei mesi  successivi con la legge 102/2009, e col DM 206/2009, gli orari delle visite di controllo sono stati nuovamente ridotti e l’effetto della riforma è stato in parte riassorbito.

Il recente provvedimento ha solo il merito di avere:

  1. accelerato i tempi per la sospensione (48 ore) e per il successivo provvedimento di licenziamento (30 gg);
  2. introdotto il reato penale di omissione, per il dirigente che non provvede al licenziamento, e conseguentemente, eliminato il pericolo, sempre per il dirigente, di essere accusato di danno erariale, qualora il licenziamento del lavoratore fosse ritenuto illegittimo in sede giurisdizionale.
  3. Introdotto  il reato d’immagine per quegli scandali che ledono la pubblica amministrazione finendo sui titoli di giornale e nei Tg.

Tuttavia vale  la pena ricordare il rischio dell’abuso che certi dirigenti potrebbero fare del potere loro attribuito da questo nuovo decreto, ora che sono esclusi da qualsiasi conseguenza patrimoniale personale.