Si ritiene ravvisabile un’attività professionale nella locazione, a fini turistici,  di tre o più unità abitative (DRE Veneto 31 gennaio 2008 n. 907-1/2008).

A conferma di questa interpretazione è giunta la decisione della CTP di Firenze n. 1483/1/16 dell’8 novembre 2016.

Quando la quantità delle unità locate a fini turistici supera quella  stabilita dalla Regione di competenza  e  i servizi prestati rientrano tra quelli di natura alberghiera (pulizie, riassetto per il cambio dell’ospite, prenotazioni a mezzo sito web, ecc.)  si è in presenza di un’attività imprenditoriale classificabile nella categoria “case e appartamenti per vacanze”, con gli obblighi contabili e dichiarativi.

Inoltre il reddito è soggetto a contribuzione INPS.