Le vendite, effettuate nei confronti dei privati consumatori residenti nei Paesi UE, sono esonerate da qualsiasi adempimento in tema di fatturazione o certificazione fiscale con scontrino o ricevuta. Il solo obbligo che resiste è quello della registrazione dell’incasso nel registro dei corrispettivi.

L’ Imposta sul valore aggiunto nelle vendite a distanza, effettuate con qualsiasi mezzo (catalogo, internet, ecc.), si paga nel paese del cedente, se queste sono effettuate a privati consumatori. Tuttavia quando il cedente supera il limite di vendite previsto da ciascun Stato UE, per la sua identificazione fiscale nel Paese di destinazione delle merci, l’IVA si pagherà nel Paese di destinazione finale.

Il limite o soglia per l’obbligo di identificazione fiscale del cedente nel Paese di destinazione è stabilito da ciascun Paese UE e può variare da 35 mila euro a 100.000 euro (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm

Unica eccezione per le vendite di prodotti soggetti ad accise, in questo caso l’iposta sul valore aggiunto si deve pagare sempre nel Paese di immissione al consumo.