Il visto di conformità e l’attestazione di congruità, fino ad oggi richiesti solo per gli interventi che rientrano nel 110%, dal 12 novembre 2021, sono obbligatori anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e rifacimento delle facciate.

Con il DL n. 157 dell’11/11/2021 (Decreto antifrode) si introduce l’obbligo del visto di conformità, da parte di un commercialista o soggetto abilitato, e l’asseverazione di congruità dei valori da parte del tecnico, anche per i lavori che non rientrano nel “bonus del 110%”.

Quando il contribuente ricorre alla cessione del credito d’imposta o allo sconto in fattura, dall’ 11/11/2021, è sempre obbligatorio il visto di conformità ed il parere di congruità del tecnico, fino ad oggi richiesti solo per il 110%.

L’A.E. con provvedimento n. 312528 ha pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la richiesta. Rimangono esclusi solo coloro che recuperano il credito d’imposta con la propria dichiarazione dei redditi.