Dal 1.1.2012 entra in funzione il nuovo Redditometro (o “accertamento sintetico di tipo induttivo”). Si tratta di uno strumento attraverso il quale il Fisco può stimare il reddito presunto di un contribuente, sulla base delle spese che quest’ultimo ha effettuato, grazie ad una serie di indici fissati a priori, e successivamente convocarlo, per chiedergli di giustificare lo scostamento tra spese effettuate e reddito dichiarato – Decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 22).

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.
È poi compito del contribuente fornire la “prova contraria”, per dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto: o con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, oppure con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Come funziona
L’accertamento sintetico è ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile (reddito presunto) risulta superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro tale percentuale era pari del 25 per cento).

Con l’introduzione del redditometro (i nuovi accertamenti partiranno presumibilmente dal gennaio 2012 e riguarderanno i periodi d’imposta dal 2009), e l’associazione di questo strumento alla ricostruzione sintetica, si è attuato il principio secondo cui il reddito delle persone fisiche si basa sull’associazione tra il possesso di beni che il Fisco definisce “indice” (quali ad esempio automobili di grossa cilindrata, case di abitazione, polizze assicurative, collaboratori familiari, cavalli, barche e natanti) e dei moltiplicatori definiti dall’Agenzia delle Entrate. Combinando questi parametri si suppone di poter risalire alla reale condizione di reddito del contribuente a partire non dal momento di produzione del reddito stesso, ma della spesa

La determinazione sintetica del reddito viene, pertanto, effettuata mediante un calcolo basato su alcuni “indicatori di capacità contributiva”, ovvero, vengono considerate tutte le spese di un certo tipo che sono a conoscenza del fisco, le quali vengono moltiplicate per dei coefficienti legati alla “classe” attribuita al contribuente, sulla base di tre caratteristiche: composizione familiare (single, coppie con e senza figli, monoparentali), età (fino a 35 anni; 35-64 anni; oltre 65 anni) e area geografica (Nord, Centro, Sud).

Il redditometro nasce, quindi, da due assiomi: il possesso del bene deve necessariamente essere associato a un reddito congruo anche per il suo mantenimento e l’acquisto del bene deve essere sostenuto da un reddito adeguato che può essere ripartito dal momento della transazione fino a quattro anni precedenti

La moltiplicazione delle spese per i coefficienti porta alla determinazione del reddito presunto. Dopo averlo determinato, l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona (o per mezzo di rappresentanti), per giustificare lo scostamento tra spese e reddito, fornendo dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Successivamente, il contribuente potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione.

Gli accertamenti
Da gennaio 2012, gli accertamenti si concentreranno sui redditi a partire dal 2009 (dichiarazioni del 2010 per il reddito di imposta 2009). Dal 2012 saranno 11 i tipi di nuclei familiari sotto controllo e circa 100 le voci di spesa, articolate in sette categorie: abitazione, mezzi di trasporto, contributi e assicurazioni, istruzione, attività sportive e ricreative e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari netti.

Quando scatta l’illecito
L’Agenzia considera che per individuare le caratteristiche dell’evasione è necessario un disallineamento tra reddito effettivo e dichiarato del 20% ripetuto per due annualità consecutive. In assenza di questi requisiti non è possibile effettuare l’accertamento sintetico.