Se il contribuente paga quanto dovuto a titolo di imposte (ritenute) e IVA, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento non è penalmente perseguibile.
La Cassazione con sentenza n. 39225/2018 ha tuttavia precisato che l’esimente non si applica per gli omessi versamenti di trattenute previdenziali e assistenziali. In questo caso sarà possibile evitare le conseguenze penali solo versando il dovuto entro tre mesi dalla notifica dell’atto con cui si accerta la violazione.