I trasferimenti di beni immobili o di partecipazioni tra coniugi e parenti in linea retta si presumono donazioni, qualora dall’atto posto in essere ne derivi un risparmio di imposte (art. 26 del DPR 131/86)

La Cassazione con la sentenza n. 6674 depositata il 6 aprile 2016 conferma che la presunzione di donazione interviene sempre e comunque quando le imposte, complessivamente dovute per l’atto posto in essere, sono inferiori all’imposta di donazione.

Al contribuente rimane sempre la facoltà di dimostrare l’effettivo pagamento del corrispettivo e quindi di superare la presunzione di donazione.

Ovviamente il passaggio da una cessione onerosa ad una donazione produce effetti anche sulle imposte di successione, in caso di morte del cedente.