Il D.M. 27.05.2015 chiarisce quali sono le attività di ricerca e sviluppo agevolabili e quali sono le spese ammissibili.

L’articolo 3 del D.L. 145/2013 ha introdotto un credito d’imposta, attingendo dai fondi nazionali previsti dal MFF 2014-2020, destinato alle imprese che sostengono spese di ricerca e sviluppo. In particolare per il periodo 2014-2016 è stato stanziato un fondo di 600 milioni di Euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma   1,   a   tutte   le   imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta, con decorrenza dal periodo   di   imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

Per quanto riguarda le attività agevolabili il D.M. precisa che sono tali:

  1. I lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (a titolo di esempio possiamo immaginare uno studio sulle principali cause del deperimento dei prodotti);
  2. La ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permetterne il loro miglioramento, la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale ( a titolo di esempio possiamo immaginare la ricerca per un nuovo modello di macchina da caffè ad alto risparmio energetico, o l’uso di materiali diversi per la realizzazione di un determinato prodotto). Sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche;
  3. L’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (a titolo di esempio l’acquisizione di un software per realizzazioni in digitale);
  4. La produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (a titolo di esempio la realizzazione di un dosatore universale per liquidi)

Per quanto riguarda le spese ammissibili il D.M. prevede:

  1. Le spese per il personale altamente qualificato impiegato nella ricerca e sviluppo (in possesso di titolo di dottore di ricerca, iscritto ad un ciclo di dottorato, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (a titolo di esempio un ingegnere specializzato in software tridimensionale)
  2. Le quote di ammortamento delle spese per l’acquisto o utilizzazione di strumenti o attrezzature di laboratorio (di costo unitario non inferiore ad euro 2.000,00 al netto di IVA)
  3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, o con altre imprese, comprese le start-up innovative;
  4. Le spese per l’acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Naturalmente i costi relativi alle prestazioni di personale altamente specializzato riguardano sia i dipendenti che eventuali collaboratori esterni.