La possibilita’ di ricorrere al ravvedimento operoso viene estesa a tutti i versamenti tributari. Se l’adempimento omesso viene sanato entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione si riduce ad 1/10 del minimo (30% o diversa misura prevista dalla norma). Se l’inadempimento viene sanato entro il termine della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ commessa la violazione, la sanzione e’ ridotta ad 1/8 del minimo (30% o diversa sanzione prevista dalla norma).

L’articolo 23, comma 31 del D.L. n. 98/2011, introduce un’ulteriore riduzione della sanzione prevista per il ravvedimento operso: 1/15 per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni.

Quindi la sanzione del 30%, gia’ ridotta ad 1/10, in caso di adempimento entro 30 giorni, viene ora ridotta di 1/15 per l’adempimento entro 15 giorni, di 2/15 per l’adempimento entro 14 giorni, di 3/15 per l’adempimento entro 13 giorni e così via fino all’adempimento con un giorno di ritardo (caso in cui si pagherà solo lo 0,20% ). La sanzione cosi’ determinata sara’ ulteriormente ridotta di 1/10.