Chi dissimulando il proprio stato di insolvenza , contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla ed effettivamente non adempie è colpevole di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)

Secondo la  Corte di Cassazione,  sezione II, sentenza 17 febbraio 2015, n. 6847, l’insolvenza fraudolenta ha come finalità la tutela del diritto dei creditori contro particolari, preordinati, successivi inadempimenti fraudolenti consumati dalla controparte.

L’amministratore di una società, in stato di insolvenza, che nasconde intenzionalmente la situazione della società stessa, allo scopo di indurre la controparte a contrarre un’obbligazione, sapendo di non potere adempiere alla prestazione, commette il reato di insolvenza fraudolenta.

La prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione.