Commette reato di peculato (ex art. 314 c.p.) l’albergatore che incassa l’imposta di soggiorno e non la versa al Comune.

La Cassazione, con la sentenza n. 32058, depositata il 12 luglio 2018, considera l’albergatore o l’affittacamere, incaricato di riscuotere l’imposta di soggiorno, un pubblico ufficiale incaricato di un pubblico servizio e quindi agente contabile dell’Ente. Qualora egli non riversi al Comune, l’imposta incassata, commette reato di peculato ed è passibile di una condanna a due anni di reclusione.