Introdotte nuove tutele a favore dei rider che prestano la loro attività in modo autonomo.

La Legge n. 128 del 2/11/2019 ha introdotto l’obbligo di un contratto in forma scritta con tutti i ciclofattorini che appartengono alla categoria dei lavoratori autonomi, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipidi, ciclomotori o veicoli assimilati.

Il committente dovrà inoltre informare il rider sui suoi diritti e sulle norme concernenti la sicurezza.

L’omissione degli obblighi di cui all’art. 47 ter, comma 1 della legge citata, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa e la corresponsione al lavoratore di un’indennità risarcitoria fino a un massimo di quanto percepito nell’ultimo anno di attività.

In attesa di una contrattazione collettiva è quindi consigliabile formalizzare il rapporto con il rider e documentare l’informativa di cui all’art. 47 ter della legge citata.