Il rifiuto, da parte del lavoratore dipendente, di eseguire una prestazione richiesta dal datore di lavoro, puo’ esser valida causa di licenziamento. La Corte di Cassazione con sentenza n. 2153 del 2011 ha stabilito che il lavoratore puo’ rifiutarsi di eseguire una prestazione richiesta dal datore di lavoro solo se questa comporta un pericolo immediato per le esigenze vitali del lavoratore. Nel caso esaminato la Corte ha stabilito che la natura dequalificante della prestazione richiesta non leggittima il rifiuto, da parte del prestatore di lavoro, in ragione del fatto che il lavoratore non puo’ limitare il diritto alla libera organizzazione dell’imprenditore.