L’articolo 11, comma 2 del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201 ha imposto a tutti gli operatori finanziari (Banche, Poste, SGR, SICAV, ecc.) di inviare all’Anagrafe Tributaria tutti i movimenti finanziari e non, che possono avere interesse ai fini dell’accertamento dei redditi nei confronti delle società o persone fisiche.

La scadenza annuale per l’invio dei dati  al SID (Sistema interscambio dati) è fissata al 20 aprile di ogni anno per l’anno precedente. l’Agenzia delle Entrate riceve comunicazione,  da tutti gli istituti di credito, banche, poste italiane e altri operatori, di tutte le operazioni finanziarie su conto corrente, deposito titoli e/o obbligazioni; conto deposito a risparmio libero/vincolato; gestione collettiva del risparmio; gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi; cassette di sicurezza; carte di credito/debito; crediti di firma; finanziamenti; fondi pensione, ecc., al fine di stabilire se il reddito dichiarato dal contribuente è in linea con le spese dallo stesso sostenute.

Tutti i  dati raccolti vengono custoditi  in un sistema denominato Serpico. Nelle intenzioni del legislatore, incrociando le operazioni comunicate dagli enti finanziari con le dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate scoverà gli evasori.

Dal 2015, relativamente ai flussi del 2014 e anni successivi, dovranno essere comunicati anche i movimenti finanziari con le banche estere, come previsto dagli articoli 29 e 30 del Regolamento UE 904/2010.

I primi accertamenti eseguiti con questo strumento hanno già prodotto delle importanti sentenze.

La Suprema Corte di Cassazione ha di recente stabilito che il lavoratore autonomo, pur avendo caratteristiche in comune con l’imprenditore, conserva specificità che conducono a ritenere arbitraria la presunzione che i prelevamenti da questi effettuati sul conto corrente costituiscano costi che vanno ad originare ricavi (Cass. 228/2014).

La C.T. Provinciale di Venezia con sentenza n. 18 del 22 gennaio 2016 ha assimilato gli artigiani ai lavoratori autonomi confermando che, anche per gli artigiani, i prelevamenti,  risultanti dai dati inviati al SID, non possono essere considerati afferenti a costi generatori di ricavi.