Secondo la Commissione Tributaria di Milano (sentenza n. 4652/01/15 ) l’Ufficio non può disporre la chiusura dei locali e la sospensione dell’attività (da tre giorni ad un mese), per la mancata emissione dello scontrino fiscale, se l’esercente ha definito, in via agevolata, le sanzioni amministrative, pagando spontaneamente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

La sentenza, anche se di una CTP, sostiene l’inapplicabilità della sanzione accessoria della chiusura dei locali, in presenza della violazione ripetuta dell’emissione dello scontrino fiscale, se l’esercente ha definito in via agevolata le sanzioni amministrative pecuniarie.

La CTP afferma: “Risulta dal fascicolo processuale che la società ha sempre definito in via breve, con versamento di una sanzione pari a un terzo di quanto comminato, facendo anche riferimento nella dizione letterale della legge: ‘La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie’ (art. 16, comma 3, D.lgs. 472/97). Pertanto, dato che le constatazioni precedenti sono state tutte definite con il versamento della sanzione ridotta, non esistono i presupposti per l’applicazione della sospensione dell’attività, che viene definita specificatamente dall’Agenzia ‘irrogazione di sanzione accessoria’ e non già irrogazione di sanzione speciale, facendo quindi ricomprendere la sanzione tra quelle la cui applicabilità viene esclusa dalla lettera della legge”.