Dal 1 al 31 agosto tutti i termini processuali sono sospesi per il periodo feriale.

Per la prima volta cambia il termine di sospensione feriale, non più fino al 15 settembre, bensì fino al 31 agosto. Il D.L. 132/14 (convertito in legge 162/14) modifica l’articolo 1 della Legge n. 742/69.

Il ritorno nelle aule dei tribunali viene, quindi, anticipato.

Per il contenzioso tributario, beneficiano della sospensione: l’atto introduttivo del processo, la costituzione in giudizio, il deposito di memorie e documenti, l’impugnazione delle sentenze di commissioni provinciali o regionali, reclami o mediazioni. La sospensione, naturalmente, opera anche per i termini di pagamento degli atti impugnabili .