Ai sensi dell’articolo 2495, comma 2, del c.c. “I creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”

Per i soci delle società di capitali, la responsabilità fiscale, conseguente all’estinzione della società è limitata all’operatività degli artt. 36 del DPR 602/73 e 2495 c.c.

L’articolo 36 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602 “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi”.

Così anche la Suprema Corte di Cassazione Sezioni unite con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010