Attenzione alla compilazione degli studi di settore. Dal 20 luglio 2015, se indicate un numero di sedie inferiore a quello che avete nel ristorante, se sbagliate la percentuale dei pranzi a prezzo fisso, se sbagliate il calcolo del personale occupato, ecc. l’Agenzia delle Entrate vi castiga severamente.

Questa follia, tutta italiana, peggiora di anno in anno.

Il regime premiale, previsto dall’articolo 10 del DL 201/2011 per i soggetti congrui, coerenti e normali alle risultanze degli studi, si applica a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’infedele compilazione di uno dei campi previsti nella modulistica degli studi di settore che abbia riflessi sull’assegnazione ai cluster, la stima di congruità o il posizionamento degli indicatori di coerenza e normalità comporta la decadenza dai benefici premiali.

In particolare nel documento di prassi viene affermato che l’indicazione infedele dei dati preclude l’accesso ai benefici del regime premiale per il solo fatto che non è stata verificata una condizione che la legge ha posto come necessaria al fine di poter fruire di tali benefici, a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori.