Dall’1 luglio 2019 i soggetti che effettuano cessioni per un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro l’anno, nell’ambito del commercio al minuto, sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Con la risoluzione Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47/E, è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione anticipata, dall’1.7.2019, dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, riguardante i soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro, occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72.

Pertanto, nel caso di soggetti che svolgono sia operazioni soggette a fatturazione sia operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, non è possibile tener conto del solo volume d’affari riferito a queste ultime.

Si precisa, inoltre, che il volume d’affari cui fare riferimento è quello relativo al 2018.

L’obbligo entrerà in vigore dall’1.1.2020 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli esoneri che sono stati individuati con il decreto del MEF dello scorso 10.5.2019.