Dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell’Iva, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità.
Sono considerati mezzi idonei: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, i mezzi elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs. 82/2005 (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione, le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti.
Sempre con decorrenza 1° luglio 2018, la scheda carburante è soppressa, le stazioni di servizio o le stesse compagnie, dovranno rilasciare idonea fattura elettronica, a richiesta del cliente.