E’ vietato far circolare attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non conformi alle disposizioni antinfortunistiche.
L’art. 23 del D.lgs. n. 81/2008 vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A seguito di un interpello della regione Friuli Venezia Giulia, si è chiarito che il divieto di far circolare attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non conformi alle disposizioni antinfortunistiche, sancito dall’art. 23, comma 1 del DLgs.81/2008, non opera nelle seguenti ipotesi:
- nei casi in cui la cessione del bene venga effettuata, senza alcuna previsione di utilizzazione, per un esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa in regola;
- in caso di mera esposizione al pubblico