Da tempo ormai tutti gli Stati si stanno attrezzando per ostacolare il riciclaggio e l’evasione fiscale.

Il 4 marzo 2014 con il D.Lgs n. 29 l’Italia ha ratificato la Direttiva 2011/16/UE in base alla quale gli Uffici di Collegamento saranno tenuti, ciascuno secondo le competenze, a fornire all’autorità richiedente dell’altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un’indagine amministrativa. Inoltre i servizi di collegamento comunicheranno, mediante scambio automatico, tutte le altre informazioni disponibili di cui all’articolo 8 della Direttiva 2011/16/UE  relative ai  periodi d’imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri.

Il 13 febbraio 2014 l’OCSE ha rilasciato un Common Reporting Standard   per lo scambio di informazioni fiscali tra Stati. Il documento disciplina nel dettaglio i dati che possono essere oggetto di scambio, le modalità previste allo scopo e le tempistiche: secondo il nuovo standard OCSE, in particolare, le Amministrazioni fiscali degli Stati membri saranno tenute ad acquisire le informazioni sulle attività finanziarie dei non residenti dagli intermediari finanziari e a scambiarle in modo automatico con quelle degli altri Stati con cadenza annuale.

Il 25 settembre 2014 è iniziato alla Camera dei Deputati l’esame del Disegno di Legge n. 2577 che specifica le condizioni di recepimento del FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) che prevede l’obbligo dello scambio di informazioni  da parte delle istituzioni finanziarie all’Agenzia delle Entrate  e all’IRS (Internal Revenue Service USA).

Il Forum OCSE del 2009 in Messico ha imposto agli stati aderenti:

  1. Di adeguare l’articolo 26 del modello di convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni con l’introduzione dello scambio obbligatorio di informazioni tra i Paesi contraenti;
  2. Di predisporre e sottoscrivere tra i Paesi non legati da una convenzione bilaterale, un TIEA (Tax Information Exchange Agreements)

I TIEA si susseguono a ritmo incalzante per ottenere la cancellazione di alcuni Stati dalla black list. L’Italia ha già ratificato alcuni TIEA con Isole Cook, Bermuda, Jersey, Guernsey , Gibilterra, Cayman, San Marino.

La modifica dell’articolo 26 della convenzione bilaterale procede più lentamente. L’Italia ha già provveduto all’integrazione delle convenzioni bilaterali con Malta e Cipro.

Entro il 15 febbraio 2015 sarà firmato l’accordo tra Italia e Svizzera per la modifica dell’articolo 26 della convezione bilaterale e, presumibilmente entro giugno 2016 lo scambio di informazioni tra l’Italia e la Svizzera sarà perfettamente operativo.

IL QUADRO RW

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167 introdusse l’obbligo per gli intermediari finanziari (nell’accezione più ampia) di mantenere  evidenza,  anche  mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da  o  verso  l’estero  di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo  superiore  a  lire  20 milioni (10329.14). L’articolo 4 del D.L. 167/1990 introdusse, quindi l’obbligo per tutti quei contribuenti che avessero operato trasferimenti all’estero di presentare, con la dichiarazione annuale dei redditi,  un apposito quadro denominato RW . La Legge 97/2013 ha apportato alcune modifiche sostanziali a tale obbligo, sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto riguarda le sanzioni.

Il quadro RW dal 2013 (dichiarazione 2014) deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per indicare la consistenza degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenuti all’estero nel periodo d’imposta di riferimento, senza limiti di valore e anche se nel corso del periodo d’imposta sono stati disinvestiti.

La Cassazione con sentenza n. 9320/2003 e nn. 17051/2010 e 17052/2010 ha precisato che sono tenuti a compilare il quadro RW anche i soggetti che hanno la mera disponibilità o possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero e anche se tali attività non hanno prodotto alcun reddito (anche se sono semplicemente custodite in una cassetta di sicurezza).

L’obbligo non sussiste per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari  residenti e per i contratti conclusi con il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Il nuovo articolo 5 del D.L. 167/90 ha rimodulato la sanzione prevista per l’omessa o infedele compilazione del quadro RW. Le sanzioni sono ora le seguenti:

          Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato detenuto in Stati non compresi nella black list

          Dal 6% al 30% di quanto non dichiarato detenuto in Stati compresi nella black list

          Euro 258 per la presentazione della dichiarazione tardiva (purché entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza)

LA VOLUNTARY DISCLOSURE

Atteso quindi, che le novità sullo scambio delle informazioni tra Stati e le sanzioni per l’omessa o l’infedele compilazione del quadro RW sono tali da meritare adeguata considerazione, l’introduzione da parte del Legislatore della L. 15 dicembre 2014, n. 186  “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero”, entrata in vigore il 01/01/2015, assume particolare interesse.

La Voluntary Disclosure consente di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e l’omessa o infedele compilazione del modello RW.

L’autore delle violazioni può presentare spontaneamente all’Amministrazione Finanziaria, entro il 30 settembre 2015, un’apposita dichiarazione in cui indicherà tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, non indicati nel quadro RW, allegando i documenti utili per determinare i redditi che servirono per acquistarli o dei redditi da essi prodotti anche con la dismissione.

L’Amministrazione Finanziaria procederà all’accertamento ed entro novanta giorni invierà al contribuente un avviso invitando lo stesso alla adesione o al contradditorio.

In sede di conversione il legislatore ha aggiunto anche l’obbligo di indicare eventuali maggiori importi imponibili agli effetti delle imposte dirette e indirette non dichiarati in Italia (Voluntary disclosure interna).

La ricostruzione di tali redditi viene forfetizzata, se l’ammontare delle consistenze patrimoniali non eccede Euro 2 milioni al termine di ciascun periodo d’imposta. In questo caso l’Amministrazione Finanziaria riconosce, su istanza del contribuente, un reddito del 5% della consistenza patrimoniale alla fine dell’esercizio, anziché pretendere la determinazione analitica. Su tale reddito sarà applicata l’aliquota del 27% e le sanzioni saranno ridotte (50% per chi riporta i capitali in Italia, 25% per gli altri).

Esempio: su un patrimonio pari ad euro 100.000,00 mai dichiarato sul quadro RW si calcolerà un reddito di Euro 5.000,00 per ogni anno oggetto dell’istanza di sanatoria (max 4 anni) Imponibile accertato Euro 20.000,00 , imposta dovuta Euro 5.400,00 più le sanzioni ridotte (50% del minimo o 25% del minimo).

Se l’autore della violazione ha in corso accessi, ispezioni, verifiche o ha notizia di qualunque altra attività di accertamento o di procedimento amministrativo o penale, per violazione di norme tributarie relative al periodo oggetto della Voluntary Disclosure, il ricorso alla procedura non è ammesso.

Gli effetti principali della collaborazione volontaria sono l’esclusione della punibilità penale per i seguenti delitti in materia di dichiarazione e di pagamento di imposte (DLgs 74/2000 art.2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter):

Molti sono i punti ancora da chiarire, quindi ci auguriamo che arrivi quanto prima la circolare ministeriale promessa.

 


[2] Reclusione da 18 mesi a sei anni

[4] Reclusione da uno a tre anni

[6] Reclusione da sei mesi a due anni

[8] Riciclaggio

[9] Autoriciclaggio