L’imprenditore ha l’obbligo di dotarsi di un’organizzazione in grado di rilevare tempestivamente una situazione di crisi dell’impresa.

L’ art. 2086 c.c., come modificato dal legislatore nel 2019, impone all’imprenditore, che “operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Il nuovo testo dell’articolo 3, comma 4, CCII, rivisto con il D.lgs. 83/2022, ha indicato le caratteristiche che le misure, sia nel caso di imprenditore individuale, come nel caso di imprenditore collettivo, possono assicurare un efficace e tempestiva emersione della crisi.

L’imprenditore ha l’obbligo di predisporre situazioni contabili periodiche, con relativa analisi reddituale e finanziaria, budget previsionali su base pluriennale e rendiconti finanziari;

Spetta all’organo di controllo, che potrà utilizzare i suoi poteri verso l’esterno, intervenire in presenza di segnali di crisi, se non interviene l’imprenditore.