Viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

L’ Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell’11.10.2021 n. 262282, ha approvato il modello di comu­nicazione per la richiesta del credito d’imposta previsto dal DL 34/2020 art. 48 bis, riconosciuto alle imprese produttrici del settore tessile, della moda e degli accessori.

Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi 2020 e 2021 per compensare le aziende produttrici dell’aumento delle rimanenze in magazzino a causa dell’epidemia da COVID-19.

Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

Le aziende interessate sono quelle previste dal decreto 27/7 2021, che ha definito l’elenco dei codici ATECO.