Le somme che vengono lasciate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità devono essere tassate.

L’art. 1, commi da 58 a 62 della L. 197/2022 obbliga il datore di lavoro ad effettuare una ritenuta del 5%, a titolo di imposta sostitutiva, su tutte le mance lasciate dai clienti ai lavoratori del settore privato.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice da utilizzare per la compilazione del mod. F24 per il versamento “cod. 1067”.

Altri codici di versamento sono stati istituiti per le regioni: Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva, ma in questo caso dovrà dichiarare l’ammontare delle mance in aumento del suo redito complessivo, alla fine dell’anno fiscale, assoggettandolo all’imposta ordinaria, addizionali comunali e regionali e contributi.