Per dedurre le perdite su crediti non è più necessariamente richiesta la procedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 101, c. 5 del TUIR, in caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

Gli elementi certi sussistono:

  1. Per i crediti di modesta entità (2.500 euro se imprese con ricavi inferiori a 100 milioni) e sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza;
  2. Il diritto alla riscossione è prescritto
  3. I crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In assenza di questi elementi, la perdita dovrà essere dimostrata (anche con lettere dei legali incaricati del recupero del credito).