Contrariamente a quanto prevede l’art. 152 del TUIR, anche alle società non residenti in Italia, e senza una stabile organizzazione nel nostro Paese, si applica il regime PEX (participation exemption) previsto dall’articolo 87 del TUIR.

La Cassazione, con la sentenza n. 21261 del 19 luglio 2023 ha stabilito che il trattamento agevolato, riservato alle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni in società o enti di cui all’articolo 5 del TUIR, cioè la tassazione con aliquota del 24%, solo sul 5% della plusvalenza realizzata, si applica anche alle società residenti in altri Paesi UE, anche se non hanno una stabile organizzazione in Italia.

Il diverso trattamento, previsto dall’art. 152 del TUIR, sarebbe in contrasto con i principi dell’art. 49 del TFUE sulla libertà di stabilimento.